Approvato dai soci in occasione dell’Assemblea
Costituente del 16 gennaio 1997.
Art. 1 - Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi degli artt. 36
e seguenti del C.c., l’Associazione Italiana
di Agrometeorologia (AIAM.), di seguito denominata
Associazione, con sede in Firenze. Per agrometeorologia
si intende la scienza che studia le interazioni
dei fattori meteorologici ed idrologici con
l’ecosistema agricolo-forestale e con
l’agricoltura intesa nel suo senso più
ampio, comprendendo cioè la zootecnia
e la selvicoltura.
Art. 2 - Finalità
L’Associazione ha i seguenti scopi:
1. valorizzare, promuovere e tutelare la figura
dell’agrometeorologo;
2. favorire i contatti fra gli operatori del
settore dell’agrometeorologia nonché
la diffusione di informazioni relative ad iniziative
nazionali ed internazionali nel settore;
3. promuovere e favorire le iniziative di istruzione,
formazione ed aggiornamento in agrometeorologia;
4. promuovere e favorire le iniziative di divulgazione
intese ad accrescere la conoscenza dell’agrometeorologia
e della agro-climatologia tanto nel settore
agricolo che al di fuori di esso;
5. promuovere e favorire lo sviluppo e la divulgazione
di normative tecniche chiare ed univoche nel
settore agrometeorologico;
6. sollecitare lo sviluppo di attività
agrometeorologiche operative in ambito regionale
e nazionale;
7. favorire il collegamento fra le attività
di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche
attraverso la promozione di ricerche su tematiche
agrometeorologiche rilevanti, tanto a livello
di azienda agraria che a scala territoriale;
8. promuovere indagini statistiche volte al
perseguimento di una sempre migliore conoscenza
dei fabbisogni dell’utenza agrometeorologica;
9. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni
con altre associazioni e categorie professionali
che operano nell'ambito della meteorologia e
della climatologia applicate e più in
generale dell'ambiente e dell’agricoltura,
anche ponendo a loro disposizione il proprio
contributo morale e materiale.
L'Associazione è apartitica e non ha
fini di lucro.
Art. 3 - Durata
La durata dell’Associazione è
a tempo indeterminato.
Art. 4 - Soci
I soci dell’Associazione si distinguono
in
a) soci individuali;
c) soci onorari;
d) soci sostenitori.
Possono essere soci individuali dell’Associazione
gli agrometeorologi, cioè le persone
fisiche che, riconoscendosi nelle finalità
dell’Associazione, operano in campo agrometeorologico.
Sono soci onorari gli agrometeorologi invitati
a far parte dell’Associazione da parte
dell’Assemblea dei soci per particolari
meriti professionali o scientifici.
Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti,
Società, Associazioni tecniche e scientifiche
che, in sintonia con le finalità di cui
all’art. 2, abbiano giovato all’Associazione
corrispondendo la relativa quota associativa
o con la propria attività o con donazioni.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione
tramite il loro legale rappresentante o un delegato
che non risulti socio a titolo individuale.
Art. 5 - Soci: ammissione
L’ammissione di un nuovo socio è
deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo
a seguito di richiesta scritta dell’interessato
e secondo i criteri fissati nel Regolamento
Interno dell’Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti
gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità
da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione,
per recesso, ovvero per mancato versamento della
quota per almeno due anni consecutivi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del socio che danneggi
materialmente e moralmente l'Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi
socio ed in qualsiasi momento.
Art. 6 - Soci: diritti
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività
sociali;
2) a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione;
3) all’elettorato attivo alle cariche
sociali.
L’elettorato passivo alle cariche sociali
è riservato ai soci che siano persone
fisiche.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente
una quota sociale nella misura fissata dall’Assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Patrimonio sociale
e mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per finanziare
la propria attività:
1. dalle quote di iscrizione versate annualmente
dagli associati;
2. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi
di persone, società, enti pubblici e
privati nazionali e internazionali;
3. dai proventi di iniziative attuate o promosse
dall'Associazione.
La misura delle quote associative viene fissata
dal Consiglio Direttivo.
I versamenti a qualunque titolo effettuati
dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno
rimborsati.
Art. 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione
1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. il collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 - Assemblea dei Soci: convocazione
L’Assemblea viene convocata una volta
l'anno in via ordinaria, mediante convocazione
scritta a ciascun socio.
L'Assemblea può essere convocata in
via straordinaria su richiesta firmata di almeno
un quinto dei soci o con deliberazione del Consiglio
Direttivo.
Le Assemblea ordinarie e straordinarie dei
soci sono convocate dal Presidente del Consiglio
Direttivo, secondo tempi e modi stabiliti nel
Regolamento Interno.
Art. 10 - Assemblea dei Soci: attribuzioni
È compito dell'Assemblea:
1. stabilire le direttive generali dell'Associazione;
2. approvare il bilancio;
3. deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo
e allo Statuto o su quant'altro a lei demandato
per legge o per Statuto;
4. eleggere fra i soci il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente
e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
5. approvare e modificare il Regolamento Interno
dell’Associazione;
6. sciogliere l'Associazione.
Art. 11 - Assemblea dei Soci: svolgimento
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi,
dal consigliere più anziano di età
presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i
soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno,
due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità
della convocazione e della costituzione dell'Assemblea,
il diritto ad intervenire e la validità
delle deleghe.
Dell'Assemblea si redige un verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio
avente diritto di voto può esprimere
fino a un massimo di due preferenze.
L’Assemblea elegge il Presidente, sette
consiglieri e tre Revisori dei Conti in conformità
a quanto fissato nel Regolamento Interno dell’Associazione.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente,
dal Vicepresidente e da 6 (sei) soci eletti
dall’Assemblea.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente
e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio può delegare alcune delle
sue attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
I membri del Consiglio Direttivo non sono eleggibili
per più di 2 (due) volte consecutive.
Art. 13 - Consiglio Direttivo: convocazione
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal
Presidente, secondo tempi e modi stabiliti nel
Regolamento Interno.
Art. 14 - Consiglio Direttivo:
attribuzioni
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre)
esercizi sociali e provvede all'ordinaria e
straordinaria gestione dell'Associazione.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo
nomina al suo interno il tesoriere e il segretario.
Se un consigliere si dimette, viene nominato
al suo posto il primo dei non eletti, che resterà
in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spetta:
1. rappresentare l’Associazione;
2. deliberare sull'ammissione dei soci;
3. determinare le quote associative;
4. presentare lo schema di bilancio ed i programmi
di lavoro;
5. nominare fra i propri membri ed eventualmente
fra estranei eventuali comitati promotori per
lo studio, sviluppo e realizzazione di iniziative
specifiche;
6. deliberare su ogni questione di rilevante
interesse per l'Associazione;
7. reperire fondi per il raggiungimento dei
fini associativi;
Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo
Presidente dell'Associazione è il Presidente
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione
nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha
la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza
esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica
alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento.
Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle
delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione
economico-finanziaria dell’Associazione
e controlla e controfirma i bilanci annuali.
I membri durano in carica 3 (tre) esercizi finanziari
e sono rieleggibili.
Art. 17 - Esercizio Sociale - bilancio
L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre
di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare
all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo
entro i termini stabiliti dalla legislazione
vigente, affinché possa deliberare in
merito.
Art. 18 - Revisione dello
Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto
e per lo scioglimento dell'Associazione sarà
necessario che la proposta sia approvata con
il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti
all'Assemblea.
In caso di scioglimento l'attivo netto sarà
erogato ad una Associazione a scopi umanitari
scelta in ambito Assembleare
Art. 19
Per quanto non previsto valgono le norme del
Codice Civile in materia. |