STATUTO dell’AIAM
Art. 1 – Denominazione e sede
L’Associazione denominata “Associazione italiana di agrometeorologia”, in sigla “AIAM”, in inglese “Italian Association of Agrometeorology” di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
Per agrometeorologia si intende la scienza che studia le interazioni dei fattori meteorologici e idrologici con gli agroecosistemi e con l’agricoltura intesa nel suo senso più ampio, comprendendo cioè la zootecnia e la selvicoltura.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Firenze non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
L’Associazione opera a livello nazionale ed internazionale.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
AIAM è una Associazione di promozione sociale, culturale e scientifica, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
Art. 2 – Attività e finalità dell’associazione
L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da svolgere in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- promuovere, a beneficio di tutta la società, lo sviluppo in Italia dell’Agrometeorologia in tutti gli ambiti possibili, realizzando e offrendo opportunità e strumenti per l’incontro, la conoscenza reciproca, la collaborazione nonché la promozione culturale, scientifica, educativa, tecnologica, professionale e imprenditoriale di tutti i soggetti interessati all’Agrometeorologia;
- valorizzare, promuovere e tutelare la figura dell’agrometeorologo;
- favorire i contatti fra gli operatori del settore dell’agrometeorologia nonché la diffusione di informazioni relative a iniziative nazionali e internazionali nel settore;
- promuovere e favorire le iniziative di istruzione, formazione e aggiornamento in agrometeorologia;
- promuovere e favorire iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza dell’agrometeorologia e della agro-climatologia tanto nel settore agricolo che al di fuori di esso;
- promuovere e favorire lo sviluppo e la divulgazione di normative tecniche chiare e univoche nel settore agrometeorologico;
- sollecitare lo sviluppo di attività agrometeorologiche operative in ambito regionale e nazionale;
- favorire il collegamento fra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di ricerche su tematiche agrometeorologiche rilevanti, tanto a livello di azienda agraria che a scala territoriale;
- promuovere indagini statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni dell’utenza agrometeorologica;
- garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell’ambito della meteorologia e della climatologia applicate e più in generale dell’ambiente e dell’agricoltura, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
- promuovere la partecipazione attiva degli associati ai progetti, agli eventi, ai corsi di formazione e qualsiasi altra attività l’associazione pone in essere;
- promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.
L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:
- Convegni tecnico-scientifici
- Seminari e workshop
- Partecipazione a tavoli tecnici
- Comitati promotori per lo studio, sviluppo e realizzazione di iniziative specifiche
- Protocolli e accordi di collaborazione
- Corsi di formazione e aggiornamento professionale
- Giornate dimostrative
- Pubblicazioni tecniche e scientifiche
- Divulgazione (ad esempio: sito web, newsletter, social media)
- Premi e borse di studio
- Rapporti con le imprese
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 – Associati
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati
- Ordinari
- Sostenitori
- Onorari
- Senior
a) Sono associati ordinari le persone fisiche la cui richiesta di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.
b) Sono associati sostenitori le associazioni, enti pubblici locali ed altri enti ed istituzioni pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, comunque denominati, la cui richiesta di ammissione, presentata dal legale rappresentante è stata accettata dal Consiglio Direttivo.
c) Sono associati onorari le persone fisiche alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza. La nomina dei Associati Onorari viene conferita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati. Gli associati onorari sono esonerati dall’obbligo di presentazione della domanda.
d) Sono associati senior gli associati che hanno superato i 70 anni di età. Gli associati senior sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art. 5 – Associati: ammissione e perdita della qualifica di associato
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell’Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di associato si perde per:
- Decesso dell’associato;
- Recesso volontario dell’associato, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente dell’Associazione, con mezzo, anche telematico, che garantisca la ricezione. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi;
- Per gli associati sostenitori qualora siano soggetti a una procedura di liquidazione o scioglimento oppure a una procedura di natura concorsuale comunque denominata;
- Su decisione motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui l’associato individuale o sostenitore danneggi materialmente e/o moralmente l’Associazione o comunque abbia tenuto comportamenti non in linea con il codice etico dell’Associazione. In tal caso all’associato interessato va data la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo delle controdeduzioni alla proposta di esclusione entro 15 giorni dalla comunicazione di esclusione.
La motivata perdita della qualifica di associato deliberata dal Consiglio Direttivo deve essere comunicata all’associato stesso per iscritto con mezzo, anche telematico, che garantisca la ricezione.
Il recesso è consentito a qualsiasi associato e in qualsiasi momento.
Art. 6 – Associati: diritti e doveri
Tutti gli associati hanno diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. L’elettorato passivo alle cariche sociali è riservato agli associati ordinari;
- gli associati sostenitori possono designare, attraverso i loro organi legali, il delegato/a che li rappresenta in Assemblea con diritto di voto;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda al
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e codici interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
- dalle quote versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
- da attività di raccolta fondi;
- da ogni altra entrata ammessa.
La misura delle quote associative viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Art. 8 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
- il collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 – Assemblea degli Associati: convocazione
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto a un voto se in regola con la quota associativa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
Art. 10 – Assemblea degli Associati: attribuzioni
È compito dell’Assemblea ordinaria:
- stabilire le direttive generali dell’Associazione;
- approvare il bilancio;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti,
- eleggere e revocare il Presidente;
- eleggere e revocare il Vice-Presidente
- approvare e modificare il Regolamento Interno dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).
Art. 11 – Assemblea degli Associati: svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o in caso di rinuncia, dal Vice-Presidente o da altro associato eletto in sede di riunione assembleare.
Ciascun associato, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per ciascun associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell’Associazione.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto a intervenire e la validità delle deleghe.
La discussione è verbalizzata dal Segretario dell’Associazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente e dai Consiglieri, in numero di 5 (cinque), eletti dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo non sono eleggibili per più di 2 (due) volte consecutive qualunque sia stato il loro ruolo.
I Consiglieri, il Presidente, il Vice-Presidente e i Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi a partire dal primo gennaio dell’anno successivo al termine delle manifestazioni associate alla seduta ordinaria dell’Assemblea nella quale sono stati eletti e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo.
Art. 13 – Consiglio Direttivo: convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione. Il verbale è conservato negli archivi fisici o telematici dell’Associazione.
Art. 14 – Consiglio Direttivo: attribuzioni
Il Consiglio Direttivo provvede all’ordinaria e straordinaria gestione dell’Associazione. Nella sua prima adunanza, il Presidente nomina tra i consiglieri eletti un Tesoriere e un Segretario.
Se un consigliere si dimette, viene nominato al suo posto il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
La carica di consigliere si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Presidente e per conoscenza all’intero Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- nel caso in cui sopraggiungano le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
- deliberare sull’ammissione degli Associati;
- determinare le quote associative;
- presentare lo schema di bilancio e i programmi di lavoro;
- promuovere le attività e perseguire le finalità dell’Associazione come stabilito all’art.2 del presente Statuto;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;
- attribuire incarichi esterni retribuiti per il supporto alla gestione dell’Associazione;
- reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Il Tesoriere si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e in particolare della tenuta dei libri contabili.
Segretario e Tesoriere possono avvalersi di un supporto professionale esterno per l’espletamento del loro ruolo.
Art. 15 – Presidente del Consiglio Direttivo
Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
In particolare, il Presidente ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, salvo ratifica alla prima adunanza del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- nel caso in cui sopraggiungano le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 16 – Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
La carica di Vice-Presidente si perde per:
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
- nel caso in cui sopraggiungano le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) associati eletti dall’Assemblea e vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla e controfirma i bilanci annuali. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Art. 18 – Esercizio Sociale – bilancio
L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea degli associati il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti dalla legislazione vigente, affinché possa deliberare in merito.
Art. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento, delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti aventi finalità analoghe o affini.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.
Art. 20 – Libri sociali e registri
L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Disposizioni transitorie
I componenti degli organi associativi in carica al momento dell’approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato e si intendono confermati nelle funzioni previste dal nuovo Statuto.
Art. 22 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
(Il precedente statuto approvato dai soci in occasione dell’Assemblea Costituente del 16 gennaio 1997 é stato revisionato a giugno 2026)